A chi Ăš rivolto
Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
Descrizione
Lâaccesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza Ăš necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
Lâistituto Ăš disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonchĂ© dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (âRegolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativiâ); con provvedimento 4 agosto 2020 lâAgenzia ha inoltre adottato un proprio regolamento in materia di accesso, con cui vengono fra lâaltro individuate le tipologie di documenti amministrativi di competenza sottratti allâaccesso, ai sensi dellâarticolo 24 della citata legge, e fornite indicazioni operative.
Lâistanza puĂČ essere presentata da chi ha un âinteresse diretto, concreto e attualeâ, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dellâattivitĂ amministrativa.
Lâaccesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dallâart. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.
Lâobiettivo dellâistituto Ăš quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, quindi, non Ăš necessario dimostrare un interesse qualificato.
Diversamente, se il cittadino ha un âinteresse diretto, concreto e attualeâ, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, dovrĂ presentare unâistanza di accesso documentale (L. 241/1990, art. 22 e seguenti) e non unâistanza di accesso civico generalizzato.
Come fare
Lâistanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online allâarea di riferimento
Cosa serve
Per la presentazione dell'istanza di Accesso agli atti occorre:
- SPID.
- Marca da bollo
Cosa si ottiene
Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti.
Tempi e scadenze
La pratica verrĂ evasa entro 30 giorni dalla presentazione, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, lâistanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dellâaccesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente puĂČ presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Quanto costa
N.1 marca da bollo da ⏠16,00 per l'eventuale richiesta di copia conforme.
Accedi al servizio
Puoi utilizzare il canale digitale per accedere al servizio.
Condizioni di servizio
Contatti