Descrizione
Ord. n. 102/2024
IL SINDACO
CONSIDERATA la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
VISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 13, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati “CE del tipo”, i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell’utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell’ambiente e dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica;
TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nell’art. 5 c.7 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici – Dlvo 29 luglio 2015 n. 123) “I prodotti pirotecnici del tipo <petardo> con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati”;
RITENUTO:
- di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture per anziani;
- di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l’accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
- di dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività, in particolare dei bambini;
- di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall’uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs.267/2000;
ORDINA
DAL 31.12.2024 AL 01.01.2025 IL DIVIETO DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, ad eccezione dei fuochi d’artificio di piccole dimensioni privi di effetti dirompenti come ad esempio piccole girandole fontane, petardini, in luoghi e spazi aperti (compresi chiostri, terrazze e simili) in tutto il territorio comunale.
Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione e della trasmissione alla Polizia Locale - sede, al Comando Stazione Carabinieri di Contigliano, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Contigliano per quanto di competenza.
In caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.650 del codice penale e all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art.2 comma 7 e dall’art. 3 del Vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali da euro 51,65 a euro 516,46.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presiedente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
Dalla Residenza Municipale, lì 30.12.2024
IL SINDACO
Paolo Lancia