Descrizione
Ord. n. 005 /2025
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- Negli ultimi anni anche nel Comune di Contigliano analogamente a quanto accaduto in ambito nazionale, si è registrato un numero sempre crescente di persone direttamente interessato al problema della casa che, per molte di essi, assume i contorni di una vera e propria emergenza;
- Alla sfera del disagio abitativo sono riconducibili nuovi soggetti che non trovano risposta ai loro problemi di locazione attraverso i canali classici del mercato immobiliare;
- I cittadini di cui sopra vivono situazione di forte isolamento e disagio familiare, economico, sociale e/o sanitario; la possibilità di fruire di un alloggio rappresenta un fondamentale supporto per la quotidianità, volto alla permanenza a domicilio degli stessi e al raggiungimento di finalità legate ad attivare percorsi di autonomia ed autodeterminazione;
- La domanda di alloggi di emergenza sociale necessita di risposte adeguate, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni della popolazione, in particolare quella soggetta ai rischi di nuove emarginazioni e della mancanza di alloggi da assegnare;
- Per assicurare risposte alla crescente domanda si intende rafforzare le azioni poste in essere dall'Amministrazione Comunale prioritariamente attraverso l'utilizzo di alloggi del patrimonio comunale o di soggetti del terzo settore destinati a progetti di coabitazione/cohousing e alla predisposizione di una rete di soluzioni abitative di emergenza sociale;
RICHIAMATA la D.C.C. n. 16 del 27.03.2024 avente ad oggetto:”APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EMERGENZA ABITATIVA.”;
RICHIAMATA la DGC n. 115 del 27.11.2024 avente ad oggetto:” Richiesta all’A.T.E.R. di Rieti di alloggi in locazione a canone calmierato. Determinazioni”;
VISTA la richiesta all’A.T.E.R. di Rieti di alloggi in locazione a canone calmierato ns prot.11613 del 28.11.2024;
VISTO lo schema di contratto di locazione a canone calmierato dell’alloggio sito nel Comune di Antrodoco da sottoscrivere con l’A.T.E.R. di Rieti ns prot 12363 del 23.12.2024 e approvato con DGC n. 123 del 23.12.2024;
VISTO il contratto di locazione abitativa (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.5) sottoscritto con l’A.T.E.R. di Rieti registrato al protocollo generale dell’Ente al n. 406 del 14.01.2025 per l’alloggio sito in Antrodoco, in Via G. Garibaldi n. 9 interno 5;
VISTA la relazione a firma delle Assistenti sociali del Comune di Contigliano ns prot 8125 del 20.08.2024, in cui si segnala la situazione di grave disagio sociale ed economico di B.G. (generalizzato agli atti d’Ufficio);
CONSIDERATO che è altresì persona senza fissa dimora;
TENUTO CONTO che la presente ordinanza ha carattere di temporaneità e straordinarietà con validità di n. 4 anni, rinnovabili per ulteriori 4, dal 16 gennaio 2025 al 31.12.2028, ai sensi art. 5
Legge 431/98;
VISTO l’art. 24 “ Deroghe al criterio di assegnazione” del vigente REGOLAMENTO PER L'EMERGENZA ABITATIVA che demanda al Sindaco l’assegnazione di alloggi a fronte di particolari situazioni straordinarie, asseverate da apposita relazione del Servizio Sociale;
DATO ATTO che non vi è disponibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Contigliano;
RITENUTO di assegnare alla luce di quanto sopra l’alloggio sito nel Comune di Antrodoco in via G.Garibaldi n. 9 int. 5 a B.G. (generalizzato agli atti d’Ufficio);
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
di assegnare in locazione a B.G. (generalizzato agli atti d’Ufficio), l’alloggio sito nel Comune di Antrodoco in via G.Garibaldi n. 9 int. 5 alle seguenti e imprescindibili condizioni:
1) Il canone annuo di locazione da corrispondere al Comune di Contigliano è convenuto in Euro 1.620,00 (milleseicentoventi/00) diviso in numero di dodici rate eguali anticipate di Euro 135,00 (centotrentacinque/00) ciascuna, entro il giorno 05 del relativo mese di riferimento.
2) Il deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni assunte col presente atto da corrispondere al Comune di Contigliano è di Euro 270,00 (duecentosettanta/00) pari a due mensilità del canone. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine, previa verifica sia dello
stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione;
3) Le spese delle utenze sono a totale carico dell’assegnatario che dovrà procedere alla intestazione delle stesse;
4) L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione ed utilizzato per le finalità decretate in ordinanza. L’assegnatario si obbliga a garantire che l’alloggio sarà usato con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri assegnatari o utilizzatori
dell’edificio. L’assegnatario è tenuto ad osservare, nell’uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall’inadempimento di
tale suo obbligo. L’assegnatario deve altresì osservare le disposizioni contenute nel “Regolamento di condominio” ove esistente, ovvero in mancanza, nel “Regolamento di disciplina degli inquilini” dell’ATER di Rieti;
5) L’assegnatario non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Contigliano da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti sull’alloggio de quo;
6) In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella presente ordinanza, si procederà alla revoca della stessa, con obbligo di rilascio immediato dell’immobile da parte dell’assegnatario.
Eventuali danni riscontrati all’immobile saranno addebitati all’assegnatario a titolo di risarcimento;
di disporre il monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti nella presente ordinanza da parte del Comune di Contigliano, attraverso controlli periodici e verifiche sul corretto utilizzo dell’immobile;
di disporre la notifica del presente provvedimento all’interessato che dovrà firmare per accettazione e la trasmissione all’A.T.E.R. di Rieti, al Responsabile del IV Settore e al Responsabile del II Settore – Sede per quanto di competenza;
di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente del Comune di Contigliano.
DISPONE
Che tale l’assegnazione ha validità, per le motivazioni in premessa, dal 16 gennaio 2025 al 31.12.2028 rinnovabile per ulteriori 4 anni.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presiedente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)