Descrizione
Ord. n.4/2026
Il Responsabile della Polizia Locale
Visto il sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla Protezione Civile Comunale in via Mattia Battistini, nel corso del quale è stato accertata la presenza di uno smottamento della scarpata stradale di monte;
Stante la necessità di attuare urgenti interventi di messa in sicurezza della scarpata che verranno eseguiti dalla ditta Tarquini Srls con sede in Rieti a partire dalla mattinata del 12.01.2026;
Preso atto pertanto che durante l’esecuzione dei suddetti lavori debbano essere introdotte modifiche e limitazioni nella circolazione stradale per la tutela della sicurezza pubblica e privata;
VISTO il Decreto Sindacale n. 100 del 30.09.2025 di nomina della scrivente Responsabile del IV Settore;
VISTI gli artt. 5, 3° co.; 6, 12°co; 7, 1° co. lett. a,d,e,g; D. Lgs. 285 del 30.04.92 e smi;
VISTO l’art. 107 del D.lgs.267/2000;
ORDINA
Dalle ore 08.00 del 12.01.2026 e fino al termine dei lavori, il divieto di transito in Via Mattia Battistini, nel tratto compreso tra Via Tancia e il bivio “Madonnella”, secondo quanto indicato da apposita segnaletica, anche di preavviso
L’impresa esecutrice dei lavori è incaricata dell’apposizione della segnaletica, ai sensi del D. Lgs. 285 del 30.04.92 e resta responsabile del mantenimento in efficienza della segnaletica diurna e notturna.4 del 11.01.2026
Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso in base all'art. 37 D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 gg. da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92;
- ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.7 del Codice della Strada.
Dalla Residenza Municipale, lì 11.01.2026
Il Responsabile della Polizia Locale
Commissario Coordinatore
Paola Chiaretti