Descrizione
Ord. n. 71/2026
Il Responsabile della Polizia Locale
STANTE la richiesta presentata da I.L. ns prot 3132 del 23.03.2026, integrata da nota ns prot 6306 del 23.06.2026;
RITENUTO di poterla accogliere;
VISTI gli artt. 5, 3° co.; 7, 1° co. lett. a,d,e,g; D. Lgs. 285 del 30.04.92 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 100 del 30.09.2025 di nomina della scrivente Responsabile del IV Settore;
VISTO l’art. 107 del tuel;
ORDINA
DALLE ORE 10.00 DEL 05.07.2026 FINO AL TERMINE DELLA CERIMONIA IL SENSO VIETATO IN VIA L.S.TIBURZI DAL CIVICO 19, CON DIREZIONE OBBLIGATORIA IN VIA F.S.TIBURZI E LA REVOCA DEL DIVIETO DI SOSTA VIGENTE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II PER I SOLI VEICOLI TARGATI FH796NH E GN539RE,
SECONDO QUANTO INDICATO DA APPOSITA SEGNALETICA.
Manda all’Ufficio tecnico per la segnaletica.
Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso in base all'art. 37 D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 gg. da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92;
- ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.7 del Codice della Strada.
Dalla Residenza Municipale, lì 24.06.2026
Il Responsabile della Polizia Locale
Commissario Coordinatore
Paola Chiaretti