Descrizione
Il Responsabile della Polizia Locale
STANTE la manifestazione temporanea che si terrĂ presso il Parco di Villa Franceschini i giorni 8 e 9 settembre 2025;
RICHIAMATA la DGC n. 57 del 16.10.2025;
VISTI gli artt. 5, 3° co.; 7, 1° co. lett. a,d,e,g; D. Lgs. 285 del 30.04.92 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 100 del 30.09.2025 di nomina della scrivente Responsabile del IV Settore;
 VISTO l’art. 107 del tuel;
ORDINA
Dalle ore 12.00 del giorno 08.11.2025 Â alle ore 20.00 Â del giorno 09.11.2025
- il divieto di sosta in via Renato Balducci ambo i lati dall’incrocio con via Ettore Franceschini all’incrocio con via Giulio Costanzi, eccetto veicoli con contrassegno invalidi
- il divieto di sosta in via Ettore Franceschini stalli di sosta accesso area ad uso parcheggio fronte bar
secondo quanto indicato da apposita segnaletica.
Manda all’Ufficio tecnico per la segnaletica.
Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso in base all'art. 37 D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 gg. da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92;
- ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.7del Codice della Strada.
Dalla Residenza Municipale, lì 06.11.2025