Descrizione
Il Responsabile della Polizia Locale
VISTA l’ istanza ns prot. 10663 del 05.11.2025 presentata dal sig. PETRONI Felice, in qualità di Presidente di Rieti Marathon Italia ASD con sede in Via P.Boschi n. 14, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una GARA PODISTICA COMPETITIVA il giorno 16.11.2025 secondo l’itinerario descritto nell’istanza;
PRESO ATTO che detta gara denominata “21° Ed. CORSA DELL’AMATORE DELLA VALLE SANTA CONTIGLIANO” si svolgerà esclusivamente nel territorio del Comune di Contigliano;
VISTA la Legge 9 aprile 2025, n. 58 recante “Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio della autorizzazioni per le competizioni sportive su strada”;
VISTO l’art 9 comma 7 bis del D. Lgs. 285 del 30.04.92 e smi;
VISTO il nulla osta dell’Amministrazione provinciale registrato al protocollo generale dell’Ente al n. 10732 del 06.11.2025 allo svolgimento della gara podistica competitiva, in cui si segnala la presenza lungo le SS.PP. interessate dal percorso di depressioni, buche e materiale instabile sulla carreggiata. Di tali circostanze gli organizzatori dovranno informare i concorrenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 100 del 30.09.2025 di nomina della scrivente Responsabile del IV Settore;
VISTA la propria autorizzazione ns prot. 10937 del 13.11.2025 rilasciata ai sensi dell’art. 9 comma 1 del C.d.S.
VISTI gli artt. 5, 3° co.; 6, 12°co; 7, 1° co. lett. a,d,e,g; D. Lgs. 285 del 30.04.92 e smi;
VISTO l’art. 107 del D.lgs.267/2000;
ORDINA
Il divieto di transito dalle ore 09.30 del 16.11.2025 limitatamente al passaggio dei podisti lungo il percorso di gara e fino al termine della stessa secondo l’allegato programma che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
secondo quanto indicato da apposita segnaletica.
 Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, il divieto non si applica ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.
DISPONE altresì che:
L’ORGANIZZAZIONE:
- Provveda affinché le intersezioni stradali siano presidiate da proprio personale idoneo e facilmente riconoscibile;
- Predisponga una specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti del transito della gara podistica.
Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso in base all'art. 37 D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 gg. da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92;
- ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
Per le violazioni di detto provvedimento di cui al comma 7- bis dell’art. 9, si applicano, ai sensi del comma 9 dell’art. 9 del C.d.S, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12 del C.d.S. (pagamento di una somma da 173 a 694 euro)
Dalla Residenza Municipale, lì 13.11.2025
Il Responsabile della Polizia Locale
     Commissario Coordinatore
Paola Chiaretti