Descrizione
Ord. n.117/2025
Il Responsabile della Polizia Locale
VISTO il nulla osta ns prot. 11042 del 18.11.2025 a firma del Responsabile del III Settore;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 81 del 03.07.2020;
VISTO il Decreto Sindacale n. 100 del 30.09.2025 di nomina della scrivente Responsabile del IV Settore;
VISTI gli artt. 5, 3° co.; 6, 12°co; 7, 1° co. lett. a,d,e,g; D. Lgs. 285 del 30.04.92 e smi;
        VISTO l’art. 107 del D.lgs.267/2000;
ORDINA
Il prolungamento del divieto di fermata in via Angelo Milardi fino a cessate esigenze, secondo quanto indicato da apposita segnaletica.
Manda all’Ufficio tecnico per la segnaletica
Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso in base all'art. 37 D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 gg. da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92;
- ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.7 del Codice della Strada.
Dalla Residenza Municipale, lì 18.11.2025
Il Responsabile della Polizia Locale
     Commissario Coordinatore
Paola Chiaretti