Descrizione
Ord. n. 26/2025
IL SINDACO
DATO ATTO che in data 01 giugno 2025 ricorre la festività detta di SANTO TOMEO, molto sentita e partecipata dalla cittadinanza, per cui è prevista, sin dalle prime ore della mattina e fino al termine del giorno, la presenza di numerose persone presso i prati in località Fontecerro, che sosteranno in tali zone e si muoveranno attraverso i percorsi montani recandosi, soprattutto in occasione della Santa Messa delle ore 10.30, presso la Chiesa dedicata al Santo;
DATO ATTO altresì che la strada vicinale che conduce dalla strada provinciale Fontecerro alla Chiesa di Santo Tomeo attraverso il territorio del ns Comune non è più transitabile per cui l’accesso alla Chiesa avviene a partire dal passo della S.P.Fontecerro in territorio del Comune di Cottanello, transitando prima sulla strada vicinale da Cottanello per San Filippo e poi su strada ricadente su terreni privati (attraverso cancello d’accesso lasciato aperto per l’occasione);
VISTA la nota ricevuta con ns prot.3320 del 27.05.03 con la quale la Sig.ra Maria Antonia Miliardi fa presente quanto segue:
- il tratto di strada sulla proprietà privata è sconnesso e non consente il transito veicolare soprattutto in corrispondenza di due ponticelli per l’attraversamento di fossi di raccolta di acque meteoriche,
- è necessario che il passaggio delle persone avvenga rigorosamente entro i limiti della strada allo scopo di evitare danni alla proprietà e pericoli alle persone;
STANTE l’esito del sopralluogo eseguito in data 30.05.03 dal tecnico comunale Ivan ing. Santocchi che ha confermato la non idoneità della suddetta strada al traffico veicolare, con possibilità di solo transito per motivi di necessità con veicoli adatti (fuoristrada), mentre è possibile il transito pedonale entro i confini della strada, fermo restando che trattasi di percorso sconnesso tipicamente montano;
RITENUTO di ritenere valide ancora oggi le condizioni di cui sopra, come riportate nell’ordinanza in occasione della medesima festività del 1 giugno 2003, del 23 maggio 2004, del 08 maggio 2005, del 28 maggio 2006, del 20 maggio 2007, del 04 maggio 2008, del 24 maggio 2009, del 16 maggio 2010, del 5 giugno 2011, del 20 maggio 2012, del 12 maggio 2013, del 1 giugno 2014, del 17 maggio 2015, del 08 maggio 2016, del 28 maggio 2017, del 13 maggio 2018, del 02 giugno 2019, del 29 maggio 2022, del 21 maggio 2023, del 12.05.2024 e di adottare i medesimi provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità nell’attuale occasione;
VISTI gli artt.50 e 54 del D.lgs.267/2000;
ORDINA
Per il giorno 01.06.2025 il divieto di transito veicolare sulla strada privata d’accesso alla Chiesa di Santo Tomeo, con l’eccezione del transito per il servizio religioso e per il trasporto di persone disabili o molto anziane, fermo restando la necessità d’uso di veicoli idonei (fuoristrada), utilizzando particolari cautele soprattutto in corrispondenza dei due ponticelli per l’attraversamento di fossi di raccolta di acque meteoriche con parcheggio nello slargo del rifugio posto a 50 mt dalla Chiesa.
RAMMENTA
Che il passaggio pedonale è consentito sulla strada privata solo per recarsi alla Chiesa, entro i limiti della strada, senza arrecare danni alla proprietà privata e con la cautela necessaria ad evitare cadute o incidenti personali rispetto ai quali i proprietari dei fondi attraversati non sono in alcun modo responsabili;
Che il transito veicolare è consentito solo entro la carreggiata stradale delle strade vicinali, nelle quali è vietato il parcheggio di autoveicoli e motoveicoli;
Che il parcheggio è vietato nei prati ed è consentito negli appositi spazi (parcheggio adiacente alla SP Fontecerro in prossimità del valico di Fontecerro).
Il messo comunale è incaricato di notificare la presente ai privati interessati e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio nonché nei consueti modi di diffusione. Le forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della presente; è inviata alla Polizia Locale - Sede, al Comando Nucleo Carabinieri Forestale di Contigliano e Cottanello e al Comando Stazione Carabinieri di Contigliano e Cottanello.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 gg dalla notificazione oppure, in via alternativa, al TAR del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 29.05.2025
IL SINDACO
Angelo Toni