Descrizione
Ord. n 31/2025
IL SINDACO
STANTE Â la Festa in onore di SantâAntonio che si svolgerĂ dal 11 al 15 giugno 2025;
VISTA la richiesta ns prot. 4900 del 20.05.2025 presentata dal Comitato Festeggiamenti Antoniani Contigliano;
VISTA lâautorizzazione allâoccupazione del suolo pubblico rilasciata in data 06.06.2025 dallâUfficio tecnico comunale;
RITENUTO di delegare anche gli organizzatori, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nellâordinanza, al controllo del flusso veicolare, della regolamentazione della circolazione e della gestione di eventuali disagi, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica e la funzionalitĂ della viabilitĂ ;
VISTI gli artt. 5, 3° co.; 7, 1° co. lett. a,d,e,g; D. Lgs. 285 del 30.04.92;
VISTI gli artt. 50 e 54Â del D.lgs.267/2000;
ORDINA
Dalle ore 07.00 del 10.06.2025 alle ore 09.00 del 16.06.2025 il divieto di sosta con rimozione in piazzale degli Eroi, secondo quanto indicato da apposita segnaletica,
dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni 11, 13, 14 e 15 giugno compreso il divieto di transito, eccetto residenti e veicoli destinati allâattivitĂ commerciale, in piazzale degli Eroi e il senso vietato in via Cairoli dal civico 1 al civico 109,
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dei giorni 11, 13, 14 e 15 giugno compreso il divieto di sosta con rimozione in piazzale degli Eroi, eccetto veicoli con contrassegno invalidi nellâincrocio con viale della Repubblica
dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 12.06.2025 il divieto di transito e sosta in via Porta dei Santi
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 del 12.06.2025 il divieto di sosta in piazza SantâAntonio secondo quanto indicato da apposita segnaletica.
Manda allâUfficio tecnico per lâapposizione della segnaletica.
Il messo comunale Ú incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Le forze dell'ordine coadiuvate dal Gruppo comunale di Protezione civile sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Gli organizzatori allo scopo di garantire la sicurezza pubblica e la funzionalitĂ della viabilitĂ sono delegati, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nellâordinanza, al controllo del flusso veicolare, della regolamentazione della circolazione e della gestione di eventuali disagi.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che contro il presente provvedimento puĂČ essere proposto:
- ricorso in base all'art. 37 D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 gg. da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92;
- ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 7,158, 159 del Codice della Strada.
Dalla Residenza Municipale, lĂŹ 07.06.2025
Il Sindaco
Angelo Toni