Lâaccesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
Lâistituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonchĂŠ dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (âRegolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativiâ); con provvedimento 4 agosto 2020 lâAgenzia ha inoltre adottato un proprio regolamento in materia di accesso, con cui vengono fra lâaltro individuate le tipologie di documenti amministrativi di competenza sottratti allâaccesso, ai sensi dellâarticolo 24 della citata legge, e fornite indicazioni operative.
Lâistanza può essere presentata da chi ha un âinteresse diretto, concreto e attualeâ, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dellâattivitĂ amministrativa.
Lâaccesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dallâart. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.
Lâobiettivo dellâistituto è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, quindi, non è necessario dimostrare un interesse qualificato.
Diversamente, se il cittadino ha un âinteresse diretto, concreto e attualeâ, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, dovrĂ presentare unâistanza di accesso documentale (L. 241/1990, art. 22 e seguenti) e non unâistanza di accesso civico generalizzato.